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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
SPESE AMMISSIBILI PER MISURA E INTENSITÀ DI AIUTO
Rimando 1 - Si rinvia al regolamento allegato del Complemento
di Programmazione del Leader plus della Regione Puglia
Rimando 2- Per quanto attiene i costi unitari massimi ammissibili
per tipologia di intervento si rinvia all’allegato del Complemento di Programmazione
del Leader plus della Regione Puglia
I suddetti documenti non vengono allegati per brevità
ma fanno parte integrante del presente regolamento
- 1. Ammissibilità delle spese
L'ammissibilità delle spese è
disciplinata dal Reg. CE n. 1260/99 (Regolamento generale), dalle successive
disposizioni comunitarie di applicazione e dal Reg. CE n. 1685/2000 del
28.07.2000.
1.1 Le
spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti,
lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione
o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di
consegna.
Le suddette spese devono essere effettivamente
sostenute per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento ed
effettuate entro il periodo di ammissibilità.
Dette spese dovranno fare riferimento alle
tipologie di costo previste dalle singole misure in cui è articolato
il P.O. in funzione del Fondo di cofinanziamento europeo della misura (a
titolo di esempio il FSE non può in alcun caso finanziare l'acquisto
di beni immobili).
Non sono in alcun caso ammissibili spese accessorie
quali, ad esempio, spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi,
ecc., né costi calcolati in misura forfettaria.
Non sono, altresì, in alcun caso ammissibili
spese di funzionamento in generale e spese relative all'acquisto di scorte
oltre quelle indicate nel Reg. CE n. 1685/2000 e negli specifici Regolamenti
di ciascun Fondo.
Le spese di cui non si dia dimostrazione inequivocabile
dell'avvenuto pagamento alla presentazione del rendiconto contabile saranno
escluse dai costi ammissibili.
1.2 Le spese effettuate dai soggetti attuatori
devono essere comprovate da fatture quietanzate. Ove ciò non sia
possibile, tali spese devono essere comprovate da documenti contabili aventi
forza probante equivalente.
I giustificativi di spesa e la restante documentazione
pertinente andranno organizzati, conservati, esibiti con riferimento al
singolo progetto in base al principio della "contabilità separata".
Tutti i giustificativi comprovanti la spesa
effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore devono essere disponibili
per le attività di verifica e controllo. Tali attività costituiscono
il presupposto ed il riferimento contabile per il riconoscimento delle spese
e per l'inoltro della certificazione di spesa all'U.E., indispensabile per
l'erogazione dei contributi comunitari.
I giustificativi di spesa devono:
essere disponibili in originale
provare in modo chiaro ed inequivoco l'avvenuta
liquidazione della prestazione cui sono riferite e la relativa data
riferirsi a titolo definitivo alla prestazione
liquidata (non saranno validate prestazioni liquidate sulla base di fatture
proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali
essere annullati con apposita timbratura recante
la dicitura "Intervento cofinanziato dall'U.E. sul P.O.R. Puglia 2000-2006
- 2 Riconoscimento delle spese
Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione
di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale
rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata ove risulti
che:
Sono state adempiute tutte le prescrizioni
di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale
Sono stati rispettati tutti i regolamenti
e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia
d'impatto ambientale e di pari opportunità
La spesa sostenuta è ammissibile, pertinente
e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
Non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni
I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese
e in quale misura)
Non sono stati ottenuti né richiesti
ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici
o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono
stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura)
(solo per la certificazione di spesa finale)
il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel
rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati
(solo per la certificazione di spesa finale)
altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità
delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella
certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste
di contributo.
- 3. Spese generali
Opere pubbliche
Le spese
generali (progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche,
sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo) saranno riconosciute
sino alla concorrenza del 12% del costo dei lavori e forniture a base d'appalto.
Aiuti
La progettazione di massima ed esecutiva, la direzione
lavori, le indagini geologiche e geotecniche, gli studi di fattibilità
economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale ed i collaudi
di legge, saranno riconosciuti fino ad un valore massimo del 3% dell'investimento
complessivo ammissibile.
Qualora siano inclusi oneri per le concessioni edilizie,
la spesa relativa al presente punto non può eccedere il 5% dell'investimento
complessivo ammissibile.
Servizi e forniture
Le spese generali (preparazione atti fino all'appalto)
saranno riconosciute sino alla concorrenza del 4% del costo del servizio/fornitura
posta a base di gara.
- 4. I.V.A.
L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se
essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale
o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L’IVA che può essere
in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile
anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale
o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è
soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva
sull’IVA, l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
In nessun caso il cofinanziamento comunitario può
superare la spesa ammissibile totale con esclusione dell’IVA.
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